Per Gianluigi Rosafio il contratto di assicurazione consente a…

Il Contratto di Assicurazione rappresenta quel contratto che consente ad una delle parti in questione, denominata “assicurato”, di riconoscere all’altra parte, l’”assicuratore”, il versamento di una quota di denaro, chiamata “premio”, vedendo soddisfatto il “suo diritto di essere risarcita in conseguenza di determinati eventi contemplati dal contratto stesso”. Grazie all’esistenza di questo contratto di assicurazione, l’assicuratore ha l’obbligo di corrispondere un risarcimento all’assicurato. Risarcimento riconosciuto per il concretizzarsi di varie tipologie di danni, afferenti ad accadimenti “naturali o imprevedibili”. Il contratto può far riferimento anche all’eventuale concretizzarsi o meno di “un evento relativo alla vita umana, e in questo caso l’assicuratore pagherà una rendita o un capitale se l’evento stabilito si verifica”. In questo caso, si parlerà di assicurazione sulla vita. 

L’alea del contratto di assicurazione

Pertanto, come definito anche da Gianluigi Rosafio, l’assicurazione rappresenta un “contratto aleatorio”, poiché ha il compito di “trasferire all’assicuratore le conseguenze economiche di un certo rischio, e deve essere provato per iscritto, cioè deve essere scritto, altrimenti non si può far valere in giudizio”. Il documento scritto che l’assicuratore deve consegnare all’assicurato prende il nome di “polizza”. 

Il consenso del contratto di assicurazione

Gianluigi Rosafio da esperto del settore assicurativo, ci tiene a specificare che nel redigere e chiudere un contratto, l’assicuratore potrebbe aver prestato il suo consenso “a seguito di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell’altro contraente e che queste siano relative a circostanze, in riferimento alle quali l’assicuratore stesso, se avesse avuto conoscenza della situazione reale, non avrebbe prestato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni”. Qualora si verifichi un evento di tale portata, le conseguenze del gesto potrebbero avere un diverso tenore di gravità. Infatti, esse sono differenti a seconda che il contraente abbia messo in atto o meno tale atteggiamento per “dolo” o “colpa grave”. In caso di dolo o colpa grave, le dichiarazioni e le reticenze diventano motivo di annullamento del contratto di assicurazione. A questo punto, l’assicuratore metterà al corrente il contraente, affermando come abbia l’intenzione di impugnare la questione entro 3 mesi dal giorno nel quale ha saputo del verificarsi “dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, pena la decadenza dal diritto di impugnazione del contratto di assicurazione”. 

Come comportarsi in caso di incidente, cosa fa l’assicurazione

Qualora si realizzi un incidente prima che sia trascorso questo lasso di tempo, l’assicuratore non dovrà pagare la cifra assicurata. Se, invece, viene a mancare il dolo o la colpa grave, entro 3 mesi dal giorno in cui ha saputo dell’esistenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, l’assicuratore ha diritto di recedere dal contratto. Se l’incidente si dovesse verificare prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza delle inesattezze o delle reticenze e, dunque, prima che l’assicuratore abbia dichiarato la volontà di recedere dal contratto, la somma da corrispondere va incontro ad un decremento proporzionale “alla differenza tra il premio convenuto e il premio che sarebbe stato applicato se fosse stato conosciuto il vero stato delle cose”. Nel caso di un’assicurazione contro i danni, l’indennizzo riconosciuto dall’assicuratore all’assicurato non potrà mai essere superiore all’importo del danno effettivamente di cui è stato vittima. Una volta corrisposto il risarcimento all’assicurato, l’assicuratore, potrà rivalersi su chi ha causato il danno, attraverso un’azione, definita  “surrogatoria”, come si legge anche nel blog di Gianluigi Rosafio, il quale ci tiene a far conoscere la giusta procedura ai fini di una corretta esplicazione delle circostanze in caso di incidente.

L’assicurazione sulla vita, uno breve sguardo alle caratteristiche

L’Assicurazione sulla vita che ad oggi rappresenta una importantissima risorsa per coloro i quali la stipulano. Rappresenta quel contratto che impegna l’assicuratore nel versare una determinata quota all’assicurato, “in dipendenza di un evento che riguarda la sua vita”. Se si tratta di un contratto redatto per casi di morte, in seguito al decesso dell’assicurato, l’assicuratore pagherà l’indennizzo, in forma di capitale o di rendita, dopo la morte dell’assicurato. Se si tratta di un contratto per il caso di “vita oltre un certo termine”, “l’assicuratore pagherà l’indennizzo, quando l’assicurato abbia raggiunto una età stabilita. Altrimenti, se l’assicurato muore prima di aver raggiunto una precisa età, l’assicuratore verserà la somma alle persone indicate nel contratto; se l’assicurato resta in vita, superando la soglia d’età stabilita, la somma spetta all’assicurato stesso. In caso, invece, di “Assicurazione a favore del terzo”, se l’assicurato muore, l’assicuratore versa il risarcimento a una terza persona, nota come “beneficiario”. Quest’ultima figura, in genere, viene indicata dall’assicurato all’atto della stipulazione del contratto. Il beneficiario, di regola, è un congiunto dell’assicurato, “che costui intende proteggere economicamente, in caso di sua prematura scomparsa”.