Ospitiamo il blog di Mirko Ravicini per approfondire questo argomento: come mettere in sicurezza un cantiere? Mirko Ravicini si occupa già di lavori nei cantieri industriali con la sua azienda Abruzzoservizi di Mirko Ravicini a Pescara.
I cantieri (temporanei o mobili, ricorda Mirko Ravicini) rappresentano un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati. Le misura di sicurezza atte a prevenire e/o proteggere dai rischi devono essere sempre garantite, a prescindere dal tipo di cantiere, poiché il diritto alla salute costituisce un diritto indisponibile. La disciplina prevista per i cantieri, infatti, impone precisi obblighi in capo a determinati soggetti, quali:
- Committente (il soggetto per conto del quale è realizzata l’opera);
- Responsabile dei lavori (il soggetto incaricato dal committente per la realizzazione dei lavori);
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione oCSP (il soggetto che si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di predisporre il fascicolo tecnico verificare la conformità di autorizzazioni e documenti, quali Valutazione ambientale, Durc, ecc).
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o CSE (il soggetto che verifica la corretta applicazione delle norme di sicurezza predisposte in fase di progettazione), professionista come Mirko Ravicini;
- Impresa affidataria (corrisponde all’impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi);
- Impresa esecutrice (è l’impresa che esegue l’opera o parte di essa impiegando proprie risorse umane e materiali);
- Lavoratore autonomo (è la persona fisica che si obbliga a compiere un’opera o un servizio dietro corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente).
Per la sicurezza in cantiere, l’impresa ha deve (a priori):
- Realizzare il documento di valutazione rischi (o DVR);
- Nominare un responsabile del servizio prevenzione e protezione (esterno o interno all’impresa);
- Nominare un responsabile antincendio e del primo soccorso;
- Mettere in condizione gli operai di nominare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o avvalersi di un rappresentante sicurezza lavoratori territoriale (RSL);
- Nominare un medico competente;
- Far seguire un corso di formazione agli addetti al servizio prevenzione e protezione e agli operai secondo la mansione;
- Far fare la visita medica agli operai con cadenza annuale;
- Redigere il POS e allegare verbali di riunioni, autocertificazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali, verbali di consegna dei DPI, eventuale DUVRI (se non c’è il PSC), piano antincendio e pronto soccorso, valutazione del rischio rumore, valutazione del rischio vibrazioni, valutazione del rischio chimico, tutta la documentazione riguardante attrezzature, durc, verbali di nomina, attestati e CCIAA.
https://www.informazione-aziende.it/Azienda_ABRUZZOSERVIZI-DI-Ravicini-MIRKO-C-SNC
Sanzioni per inadempienze sulla sicurezza in cantiere
Gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza nell’ambito dei cantieri comportano, in caso di violazione, delle sanzioni amministrative e/o penali.
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con:
- Arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
- Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.
Il datore di lavoro è punito con:
- Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g);
- Arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI;
- Ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con:
- Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
- Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
- Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
I lavoratori autonomi sono puniti con
- Arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
- Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94;
- Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.
Rassegna Stampa del nostro blog su Mirko Ravicini:
https://angeluccivini.it/mirko-Ravicini-su-sicurezza-cantiere-stradale/
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